IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                 nella riunione del 22 dicembre 2017 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della  legge  n.
225/1992 disciplina l'azione  governativa  volta  a  fronteggiare  le
situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art.  2,  comma
1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la
prevista deliberazione del Consiglio dei  ministri  articolandola  in
due  fasi,  la  prima  delle  quali   volta   all'organizzazione   ed
all'effettuazione dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla
popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino  della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
strategiche, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
(lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita' (lettera c) e alla ricognizione  dei  fabbisogni  per  il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche  e
private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali  e  dal   patrimonio
edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con  la
medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta
all'avvio dell'attuazione delle prime  misure  per  far  fronte  alle
esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate  con  apposita
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la  regione  interessata
(lettera e); 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art.  5,
della  24  febbraio  1992,  n.  225,  e   successive   modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  Amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a 428  dell'art.  1,  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziarie dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che, in base a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  6  novembre  2015
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal  14  al  20
ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 298 del 17 novembre 2015  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno  colpito
il territorio della Regione Campania»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante «Stanziamento per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modifiche ed integrazioni» adottata  in  attuazione  del
combinato disposto della citata lettera e), del comma 2  dell'art.  5
della legge n. 225/1992 e successive  modificazioni  e  dell'art.  1,
commi da 422 a 428 della legge n.  208/2015,  che  ha,  tra  l'altro,
stabilito che, all'esito  delle  attivita'  istruttorie  relative  ai
danni subiti dalle attivita' economiche  e  produttive,  ai  relativi
interventi si procedera' negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto
di quanto previsto dal richiamato comma 427; 
  Considerato  che  la  predetta  delibera  del  28  luglio  2016  ha
individuato, all'art. 1, paragrafo 5, lettera a),  le  regioni  quali
soggetti  deputati  alla  concessione  dei  finanziamenti  agevolati,
determinandone l'importo massimo per i danni subiti  dalle  attivita'
economiche e produttive; 
  Considerato  che  la  predetta  delibera  del  28  luglio  2016  ha
individuato,  all'art.  1,  paragrafo  5,  lettera  c),  i   soggetti
beneficiari con riferimento ai beni individuati nelle schede  «C»  di
«ricognizione  del  fabbisogno  per   le   attivita'   economiche   e
produttive» contenute nel documento tecnico allegato  alle  ordinanze
di  protezione  civile  con  le  quali  e'   stata   autorizzata   la
ricognizione dei fabbisogni di danno; 
  Considerato  che  la  predetta  delibera  del  28  luglio  2016  ha
stabilito, all'art. 1, paragrafo 5, lettera i), in relazione ai danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, i contributi  massimi
concedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l'importo totale
indicato nella scheda «C» citata e l'importo risultante  da  apposita
perizia asseverata, con riferimento al fabbisogno  segnalato  per  il
ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, e nel  limite  del
80% del minor valore tra l'importo totale indicato nella  scheda  «C»
citata e l'importo risultante dalla  richiamata  perizia  asseverata,
con  riferimento  al  fabbisogno  segnalato  per  il  ripristino  dei
macchinari e delle attrezzature danneggiati e l'acquisto di scorte di
materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti
e non piu' utilizzabili  a  causa  dell'evento  calamitoso,  comunque
entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per  tutte  le
tipologie di contributo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 373  del  16  agosto  2016,  recante  disposizioni  operative  per
l'attivazione  dell'istruttoria  finalizzata  alla   concessione   di
contributi a favore di soggetti privati e delle attivita'  economiche
e produttive nella Regione Campania, ai sensi dell'art. 1,  commi  da
422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208  in  attuazione  della
delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016; 
  Considerato in particolare che con la sopra richiamata ordinanza n.
373 del 16 agosto  2016,  all'allegato  2,  sono  stati  stabiliti  i
criteri direttivi per la determinazione e concessione da parte  della
regione interessata dei contributi ai soggetti privati  per  i  danni
occorsi alle attivita' economiche e produttive; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  n.
108560 del 24 maggio 2017 con la quale e' stato comunicato  l'importo
complessivo  massimo  concedibile  per  l'anno  2017,  pari  ad  euro
150.000.000,00, per i finanziamenti di cui all'art. 1,  commi  422  e
seguenti della citata legge n. 208/2015; 
  Considerato che la tabella in  allegato  1  alla  delibera  del  28
luglio  2016  sopra  richiamata,  individua   quarantanove   contesti
emergenziali per i quali e' stata avviata  da  parte  dei  commissari
delegati la ricognizione  dei  fabbisogni  per  i  danni  occorsi  al
patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive; 
  Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni
al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive per i
contesti emergenziali per i quali si e' provveduto alla  ricognizione
e  trasmissione  al  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella
tabella 2 allegata  alla  delibera  del  28  luglio  2016,  e'  stato
quantificato in euro 889.608.976,51 per quanto riguarda il fabbisogno
per le attivita' economiche e produttive; 
  Considerato che a seguito delle  ulteriori  segnalazioni  pervenute
dalle  regioni  interessate,   l'importo   complessivo   del   citato
fabbisogno e' stato rideterminato in euro 910.148.431,47; 
  Considerato  che  nell'ambito  dell'importo   complessivo   massimo
concedibile per l'anno 2017, pari ad euro 150.000.000,00, sono  stati
considerati gli oneri connessi alla rideterminazione  dei  contributi
gia' concessi per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed
ai beni mobili, pari ad euro 3.743.467,44, di cui alla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 10 luglio 2017; 
  Considerato,  inoltre,   che   nell'ambito   dell'importo   massimo
concedibile per l'anno 2017 sono stati inizialmente accantonati  euro
5.900.000,00 in favore della  Regione  Marche  con  riferimento  agli
eventi calamitosi ricompresi  nella  delibera  del  28  luglio  2016,
relativi ad alcuni comuni danneggiati dagli eventi sismici  del  2016
che  non  hanno  potuto   completare   l'attivita'   istruttoria   di
competenza, prevista dal punto 1.2 dell'allegato 1 all'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 378  del  16  agosto
2016; 
  Considerato, pertanto,  che  inizialmente  sono  stati  considerati
effettivamente  concedibili   contributi   con   le   modalita'   del
finanziamento agevolato  per  euro  140.356.532,56  da  destinare  ai
soggetti privati per i danni  subiti  dalle  attivita'  economiche  e
produttive; 
  Viste le note del 5 e del 26 giugno 2017 con  cui  il  Dipartimento
della protezione civile ha comunicato alle regioni, tenuto conto  del
fabbisogno relativo alle  attivita'  economiche  e  produttive  sopra
riportato, che l'ammontare delle risorse  finanziarie  disponibili  a
tale data e' stato ripartito tra  le  stesse  nella  percentuale  del
15,38% circa di detto fabbisogno, fermo restando che, qualora fossero
state accertate eventuali disponibilita'  residue,  al  completamento
dell'istruttoria delle domande accolte, tali importi avrebbero potuto
essere  riconosciuti  in  favore  delle  regioni  con  un  fabbisogno
superiore all'importo comunicato; 
  Tenuto conto che con le  sopra  richiamate  note  del  Dipartimento
della protezione civile alla Regione Campania e' stata  assegnata  la
somma di euro 43.245.474,00,  quale  misura  massima  concedibile  in
relazione  ai  danni  occorsi  ai  soggetti  privati  titolari  delle
attivita' economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi
verificatisi dal 14 al 20 ottobre 2015 nel territorio  della  Regione
Campania; 
  Considerato che, successivamente,  nell'ambito  della  quota  sopra
indicata di euro 5.900.000,00 accantonata  in  favore  della  Regione
Marche, sono stati richiesti contributi per euro 464.685,56  per  cui
si e' reso nuovamente disponibile l'importo di euro 5.435.314,44; 
  Vista la nota  della  Regione  Campania  prot.  n.  0809810  del  7
dicembre 2017 con  cui  e'  stato  trasmesso  l'elenco  dei  soggetti
beneficiari  dei  contributi  massimi  concedibili  nel   complessivo
importo di euro 8.947.143,95; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; 
  Vista la comunicazione effettuata dal Dipartimento della protezione
civile alla Commissione europea in data 10 agosto 2017; 
  Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione  civile  prot.
n. CG/78885 del 21 dicembre 2017; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sulla base di quanto riportato in  premessa,  in  attuazione  di
quanto disposto dalla delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  28
luglio 2016, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il
territorio della Regione Campania  dal  14  al  20  ottobre  2015,  i
contributi ai soggetti privati per i  danni  occorsi  alle  attivita'
economiche  e  produttive  sono  concessi,  con  le   modalita'   del
finanziamento  agevolato,  nel  limite  di  euro  8.947.143,95,   con
riferimento  ai  soggetti  individuati  nella  nota   della   regione
richiamata in premessa ed entro i limiti individuali ivi previsti. 
  2. La Regione Campania provvede a pubblicare sul proprio  sito  web
istituzionale   l'elenco   riepilogativo   dei   contributi   massimi
concedibili, nel  limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  con
riferimento alle domande  accolte  ai  sensi  dell'allegato  2  della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 373  del  16  agosto  2016  sulla  base  delle  percentuali
effettivamente  applicabili,  nel   rispetto   dei   limiti   massimi
percentuali dell'80% o del 50% stabiliti nella  citata  delibera  del
Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. 
  3. Eventuali successive rideterminazioni che  comportino  riduzioni
dei contributi di  cui  alla  presente  delibera  sono  adottate  con
apposito decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicate al Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                Gentiloni Silveri